Inps, Messaggio 9.3.2006 n° 7572
La legge 23 dicembre 2005, n.266, finanziaria 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2005, all’articolo 1, comma 567, dispone che ”Per i lavoratori marittimi assicurati presso l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 2004”.
LaPrevidenza.it, 22/03/2006
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