Cassazione civile, Sentenza 6.12.2005, n. 26670
Va premesso che il Tribunale non ha condiviso l'interpretazione della contestazione disciplinare fatta dal giudice di primo grado e che cioè essa si fondasse sulla sentenza ex art. 444 c.p.p., ma ha espressamente ritenuto che essa si basasse sull'autonomo accertamento dei fatti, che costituiscono il presupposto per l'applicazione della pena patteggiata, ritenendo che l'accertamento di essi risalga alla data della richiesta di rinvio a giudizio e la coeva conoscenza da parte del datore di lavoro danneggiato dal reato degli accertamenti che la motivavano. Va, inoltre rilevato che la sentenza ha ritenuto che l'altra clausola negoziale prevista dall'art. 34 c.p.c., che richiede il passaggio in giudicato della condanna si riferisca a una ipotesi differente dal caso in esame e l'argomentazione che segue in ordine alla nullità del procedimento disciplinare per omessa affissione del codice disciplinare, come si evince dall'uso del condizionale, la misura irrogata si scontrerebbe con l'eccepita marnata pubblicità, deve ritenersi che abbia natura ipotetica di argomentazione ad abundantiam e, conseguentemente, l'irrilevanza delle argomentazioni svolte con il secondo motivo.
LaPrevidenza.it, 15/04/2007
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