Inps, Messaggio 14 giugno 2004 numero 18703
Nei casi di provvidenze di invalidità civile non concesse all’origine per superamento dei limiti reddituali con provvedimenti di reiezione già notificati agli interessati, l’istanza di riesame per gli anni successivi ha valore di nuova domanda che impone una nuova verifica dei requisiti economici e sanitari e che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto alla provvidenza dal mese successivo a quello della sua presentazione.
LaPrevidenza.it, 22/06/2004
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale