T.a.r. Puglia, Sentenza 27 luglio 2007, n. 3015 - Leonardo Lastei
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale è consentito sole se la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile. In questo senso, il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute (cfr. Consiglio di Stato n. 6681/2006).
LaPrevidenza.it, 16/11/2007
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
3497880035
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