Inps, Messaggio 14 gennaio 2005 n° 1439
In merito all’erogazione dell’assegno di cui all’art. 21 del D. L. n. 269 del 30 settembre 2003 (assegno per ogni secondo figlio), si precisa che nella legge finanziaria 2005 (Legge n. 311 del 30.12.2004) non sono contenute proroghe relativamente al beneficio in questione, stabilito, come noto, "per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo".
LaPrevidenza.it, 20/01/2005
3497880035
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