Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 febbraio 2013, n. 3173
Con sentenza del 20/4 - 7/5/07 la Corte d'appello di Lecce ha accolto l'impugnazione proposta dall'Inail avverso la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, che l'aveva condannato a corrispondere a (Omissis), anche nella sua qualità di esercente la potestà sul figlio minore (Omissis), l'assegno funerario e la rendita in favore dei superstiti per l'infortunio mortale occorso al coniuge (Omissis), ed ha rigettato la domanda proposta dall'avente causa di quest'ultimo.
La Corte è pervenuta a tale decisione dopo aver escluso che l'attività svolta dal coltivatore diretto (Omissis) al momento dell'infortunio che ne causò la morte fosse riconducibile, quale attività accessoria o strumentale, alle operazioni di coltivazione del fondo e dopo aver ritenuto che in quell'occasione il medesimo lavoratore aveva tenuto un comportamento abnorme, del tutto svincolato dallo svolgimento dell'attività protetta, atto ad integrare l'ipotesi del rischio elettivo che faceva venir meno la copertura assicurativa.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso (Omissis), la quale affida l'impugnazione ad un motivo di censura articolato in due punti.
Resiste con controricorso l'Inail.
Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..
LaPrevidenza.it, 01/07/2013
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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