Cassazione civile, sez. lav., 27 giugno 2007, n. 14820
Nell'ipotesi in cui un lavoratore, dopo aver partecipato senza successo ad una selezione concorsuale per la promozione ad un livello superiore, deduca di essere stato ingiustamente pretermesso dalla promozione e chieda l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere promosso al livello superiore, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e pertanto il Giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non è necessaria, invece, quando il lavoratore non chieda l'annullamento del concorso e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a chiedere il risarcimento del danno (Cass. 28 novembre 1998 n. 12128, Cass. 3 marzo 2004 n. 6342).
Quanto al risarcimento dei danni per perdita da “chance”, la “chance” è la mera possibilità di conseguire un risultato favorevole, nella specie la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso (Cass. 6 giugno 2006 n. 13241, Cass. 18 gennaio 2006 n. 852).
Essa, come rilevato dalla dottrina, fa parte della sequenza causale che connette l'effetto dannoso definitivo alla condotta lesiva.
E' considerata un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e non una mera aspettativa di fatto (Cass. 28 gennaio 2005 n. 1752).
Quanto alla prova di tale danno, sì afferma che il preteso creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta.
LaPrevidenza.it, 05/10/2007
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