Accordo gestorio raggiunto in sede sindacale- completezza della comunicazione ex art.4 terzo co.l.223/91-sussiste
In ragione del fine delle informative sulla procedura di mobilità, che è quella di favorire la gestione contrattata della crisi, la circostanza che sia stato in concreto raggiunto tale fine, per essere stato stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, assume rilevanza nel giudizio di completezza della comunicazione di cui all’articolo 4, terzo comma, della legge n. 223 del 1991. Eventuali insufficienze o inadempienze informative possono, in ogni caso, essere fatte valere dalle organizzazioni sindacali e non dai singoli lavoratori, salvo che questi ultimi dimostrino la idoneità in concreto di siffatte informative a fuorviare o ledere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali, con ricadute ad essi lavoratori pregiudizievoli».
LaPrevidenza.it, 21/01/2008
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
0958996835
3358439786
Consulente del Lavoro