obbligo del lavoratore di presentarsi al lavoro entro trenta gg. dal ricevimento dell'invito
La seconda parte del quinto comma dell'art. 18 st.lav. - richiede, per evitare la risoluzione del rapporto, la ripresa del servizio o la richiesta dell'indennità sostitutiva, nel termine di trenta giorni, rispettivamente dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dal deposito della sentenza; una volta comunicata la accettazione dell'invito a riprendere servizio, ove ciò non si renda possibile a causa di forza maggiore o di un legittimo impedimento (quale, ad esempio, una malattia o un infortunio), il rapporto di lavoro non si risolverà al trentesimo giorno dall'invito; ma nella fattispecie all' esame della Corte non si deduceva la sussistenza di un legittimo impedimento, ma si sosteneva la sufficienza di una generica adesione all'invito, ancorché non seguita da una effettiva ripresa del servizio.
LaPrevidenza.it, 29/06/2008
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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