Previdenza ed assistenza – Corte dei conti – Pensione militare – Ricorso per revocazione –Inammissibilità –– Principi.
E’ inammissibile il ricorso per revocazione proposto, come nel caso di specie, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 68, R.D. n. 1214 del 1934, e cioè se vi sia stato errore di fatto o di calcolo, o se dopo la decisione siano stati trovati uno o più documenti decisivi o se il giudizio sia stato pronunciato su documenti falsi.
LaPrevidenza.it, 02/10/2007
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