venerd́, 30 ottobre 2026

Indennità integrativa speciale e variazioni al 65° anno di età

Corte dei conti - Previdenza ed assistenza sociale - Pensioni civili e militari - Indennità integrativa speciale - Variazione al compimento del 65° anno di età - Modalità di computo

 

Ai dipendenti collocati a riposo anticipatamente rispetto all'età pensionabile ed in godimento dell'i.i.s. in quarantesimi spetta, ai sensi dell'art. 10, co. 1,del d.l. n. 17/1983,conv. in l. n. 79/83,il diritto ad ottenere le variazioni dell'indennità stessa in misura intera, una volta raggiunta l'età del pensionamento.
Il suddetto calcolo consiste nell'aumentare in percentuale non l'i.i.s. in pagamento (che rimane in quarantesimi) benś l'importo che sarebbe spettato in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o del massimo di anzianità, aggiungendo poi tale incremento all'i.i.s. effettivamente pagata
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LaPrevidenza.it, 19/01/2008

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