martedì, 03 novembre 2026

Procedura penale - Indagini preliminari - Seconda parte

Preparazione all'esame di avvocato a cura di Valter Marchetti

 

Valore delle dichiarazioni spontanee rilasciate dall’indagato alla PG

Le dichiarazioni spontanee ( 350,7 cpp) possono essere utilizzate sia ai fini delle indagini preliminari, sia in dibattimento come prova della credibilità attraverso il meccanismo delle contestazioni durante l’esame dell’imputato ( 503 cpp).

Obblighi della persona informata che rende sommarie informazioni alla PG

La persona informata ( possibile testimone) può rendere informazioni utili ai fini delle indagini ed ha i seguenti obblighi: a) presentarsi alla PG a seguito di convocazione; b) attenersi alle prescrizioni impartitegli; c) rispondere alle domande secondo verità. Occorre specificare che l’inosservanza dell’obbligo di verità è sanzionata se integra gli estremi del favoreggiamento personale ( 378 cp). Si ricordi che, invece, è sanzionato l’obbligo di dire il vero gravante sul testimone (371 cp) e sulla persona informata ( possibile testimone) solo nel caso in cui renda dichiarazioni al  pm ( 371bis cp).

Allegato: Indagini preliminari Seconda parte.pdf
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LaPrevidenza.it, 15/10/2009

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