A cura dell'Avv. Maurizio Danza - Arbitro pubblico impiego Lazio
E’ noto come l’indennità di vacanza contrattuale, introdotta dall’accordo del luglio 1993 e divenuta recentemente di grande attualità in concomitanza con il fenomeno di consolidato ritardo dei contratti collettivi evidenziato nell’ultimo rapporto CNEL del 19 dicembre 2006 , nell’originaria concezione dell’accordo di concertazione sia stata rappresentata principalmente come un istituto a difesa del potere di acquisto della retribuzione, finalizzato a sanzionare in qualche modo il difetto di funzionamento delle relazioni sindacali. A ben vedere, proprio dall’esame della giurisprudenza sviluppatasi in riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, si rileva come sia assai difficile disgiungere le valutazioni di tutela economica, riferite all’indennità di vacanza contrattuale, da quelle squisitamente giuridiche, afferenti invece alle relazioni sindacali ed in particolare allo strumento della contrattazione collettiva. In particolare la giurisprudenza si è espressa attraverso due orientamenti diversi: un primo che ritiene che il riconoscimento dell’indennità di vacanza non sia condizionato ad un successivo accordo e che dunque detto diritto sia perfetto e tale da costituire titolo per un decreto ingiuntivo, sulla base dei criteri di quantificazione di cui all’accordo del luglio 1993 e dell’intervenuto ritardo nel rinnovo superiore a 3 mesi; un secondo orientamento che invece ritiene indispensabile un successivo accordo tra A.R.A.N. e organizzazioni sindacali firmatarie per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale, il cui corollario....
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LaPrevidenza.it, 26/05/2008
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