Cassazione Civile, 8 maggio 2008, n.11487- Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona
Secondo un principio ormai consolidato della giurisprudenza , il nostro ordinamento consente in ogni tempo all’avente diritto o all’obbligato di avvalersi della tutela offerta dal procedimento di revisione ex art.156, ultimo comma, c.c. per porre rimedio alla pretesa discordanza tra la situazione reale successiva e le previsioni iniziali, anche in funzione della elasticità dei mezzi economici a disposizione delle parti e dell’erosione del potere di acquisto causato dalla svalutazione monetaria, cosicché ogni determinazione giudiziale costituisce un giudicato rebus sic stanti bus ed ammette modificazioni in caso di comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia.
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LaPrevidenza.it, 07/06/2008
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