Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 16 giugno 2008, n. 16207 - Dott.ssa Cesira Cruciani
L’utilizzazione del congedo parentale, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, per lo svolgimento di una diversa attività lavorativa (nella specie, l’attività prestata presso la pizzeria di proprietà della moglie da parte del padre lavoratore, beneficiario del congedo) configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto ed è idonea ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza del 16 giugno 2008, sezione lavoro, n. 16207.
(Dott. Ssa Cesira Cruciani, staff dell'Osservatorio) –
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LaPrevidenza.it, 25/06/2008
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