Volontari del Servizio civile nazionale: obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della legge n.335/1995
Inps, Circolare 30.4.2008 n. 55
La legge 8 luglio 1998, n. 230, che detta nuove norme in materia di obiezione di coscienza, ha istituito, con il comma 1 dell’articolo 8, l’Ufficio nazionale del servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente il compito di organizzare lo svolgimento del servizio civile nazionale al fine di promuovere e curare la formazione e l’addestramento degli obiettori.
Deputato a provvedere all’amministrazione, alla programmazione e all’assegnazione delle risorse per il funzionamento del predetto Ufficio è il Fondo Nazionale per il servizio civile istituito dall’articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.
Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.....
LaPrevidenza.it, 09/05/2008