Assicurazione e impresa edile: la responsabilità è dell'imprenditore
Cassazione, sez. III civile, sentenza 8 gennaio 2004 n° 83
Qualora nel corso della costruzione di un fabbricato l’imprenditore tralasci di compiere le opere necessarie per evitare il sinistro e le compia dopo che il sinistro si è verificato per evitare o diminuire il danno, le spese relative rimangono a suo carico e non si trasferiscono all’assicuratore della responsabilità civile connessa alla costruzione del fabbricato.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 83 dell'8 gennaio 2004, limitando l'ambito di operatività dell'art. 1914 cod. civ. e sottolineando che non è possibile comprendere nel rischio assicurato opere che costituivano ab origine un costo necessario dell’impresa.
La Suprema Corte ha precisato che nella specie se le opere fossero state compiute al tempo dovuto, si sarebbe evitato il sinistro e nessuna opera sarebbe stata necessaria per evitare o ridurre il danno. (Si ringrazia Altalex - www.altalex.com - per la segnalazione ed il commento)
LaPrevidenza.it, 22/11/2004