Inps, Circolare 8 febbraio 2005 n°22
Con il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30”, all’articolo 74, intitolato “Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, è stata normativamente definita l’attività prestata a titolo occasionale in agricoltura: “Con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione di lavori”.
LaPrevidenza.it, 22/02/2005
0883349269
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