sabato, 24 ottobre 2026

Associazione in partecipazione e certificazione rapporto di lavoro

Articolo di Gennaro Lezzi

 

Il contratto di associazione in partecipazione è previsto e regolato dagli artt. 2549 ss. cc.

Trattasi di contratto consensuale, aleatorio, a prestazioni corrispettive.

Non sembra, infatti, che rientri nel novero dei contratti associativi o con comunione di scopo ; invero dall’apporto dell’associato non si origina un patrimonio comune, restando unicamente l’associante titolare e gestore dell’impresa o dell’affare .



Mediante tale fattispecie negoziale una parte, l’associante che non necessariamente deve essere un imprenditore, attribuisce ad un'altra, l’associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu’ affari verso il corrispettivo di un certo apporto che può consistere nel conferimento di una somma di denaro, di un diritto reale di godimento o in una prestazione di opera e/o servizi resa senza subordinazione.



L’aleatorietà del contratto si coglie in relazione alla posizione dell’associato, per il quale il corrispettivo dell’apporto dipende dall’eventuale realizzazione degli utili dall’attività d’impresa o dall’esito dell’affare sicchè in definitiva, all’atto della stipula le parti non sono in grado di prevedere i vantaggi e svantaggi che deriveranno loro dall’esecuzione delle rispettive prestazioni dedotte in contratto. (Gennaro Lezzi) (www.laprevidenza.it)

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LaPrevidenza.it, 11/08/2006

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