Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 5 luglio 2004, n° 12269
Qualora il contratto di lavoro part-time sia nullo per difetto di forma, il datore è obbligato a versare i contributi previdenziali calcolati sul minimale previsto per i lavoratori ha tempo pieno. E' questo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12269 depositata il 5 luglio 2004. La Suprema Corte ha così risolto il contrasto giurisprudenziale disattendendo il diverso orientamento in base al quale la nullità non produrrebbe effetto per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, con la conseguenza che il datore di lavoro sarebbe obbligato alla retribuzione e alla contribuzione secondo la previsione del contratto part-time. Si ringrazia Altalex – www.altalex.com per la collaborazione e la segnalazione.
LaPrevidenza.it, 11/10/2004
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