Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 marzo 2005, n° 6326
Con la sentenza 6326/05, la Corte di Cassazione si è pronunciata chiaramente nel senso che anche qualora il lavoratore non abbia – nell’atto introduttivo del giudizio – qualificato expressis verbis come “mobbing”il comportamento giuridico del datore di lavoro o dei propri superiori o colleghi, ma abbia fornito la prova degli atti persecutori e sistematici finalizzati alla sua estromissione dal processo produttivo, questa condotta costituisca comunque iniuria alla persona, con conseguente diritto al risarcimento del danno subito.
LaPrevidenza.it, 30/06/2005
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