Sentenza 30 gennaio - 7 maggio 2008, n. 11142
L’affermazione che il criterio di scelta applicato nei confronti del F. si desumeva dalla natura della causa integrabile, contrasta con l’accertamento di fatto compiuto nel giudizio di merito, secondo cui né il piano di rilancio elaborato dall’azienda in data 11.12.1998, cui risultavano estranee le problematiche relative alla Cigs, né l’accordo sindacale 22.12.1998 consentivano di stabilire quale fosse il criterio applicato per sospendere il F.; in particolare, l’accordo, nella parte in cui si riferiva alla "fungibilità delle mansioni" con riguardo ai dipendenti a conoscenza dei nuovi sistemi operativi, stabiliva che tale criterio di scelta sarebbe stato utilizzato solo per individuare i lavoratori destinati alla rotazione (43 su un totale di 190), non per gli altri. Si è in presenza, quindi, di motivazione sufficiente e logica sull’inadempimento dell’obbligo procedurale, non suscettibile di essere sindacata in questa sede.....
LaPrevidenza.it, 24/06/2008
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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