Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpello 11.7.2007, n. 18
Il comma 2 bis, introdotto dal citato comma 1180, prevede che nei casi “di urgenza connessa ad esigenze produttive” la comunicazione possa essere effettuata “entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro”, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente la data di inizio della prestazione e le generalità delle parti contraenti mediante atto avente data certa di trasmissione.
LaPrevidenza.it, 23/07/2007
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