Corte di cassazione, sezione lavoro, 16.4.2008, n. 9993
Con sentenza in data 30 aprile 2002, il Tribunale di Milano, adìto quale giudice del lavoro, aveva, su ricorso di Luca R. nei confronti di Autostrade s.p.a., dichiarato illegittima, a norma dell'art. 2 della l. 18 aprile 1962, n. 230, la proroga del primo di dieci contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati tra le parti fra il primo luglio 1992 e l'1 novembre 1999, accertando conseguentemente l'esistenza tra le parti medesime di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 1° luglio 1992 e condannando la società convenuta a riassumere il ricorrente e a pagargli le retribuzioni contrattuali dalla data dell'atto di messa in mora.
LaPrevidenza.it, 28/05/2008
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
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3497880035
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