Cassazione, sez. lavoro, sentenza 14.7.2006 n° 16015
Nella specie, peraltro, a fronte del dedotto trasferimento (dalla sede della società in Genova ad una dipendenza in Bari) il R. non si è messo a disposizione della società datrice di lavoro (cioè non ha offerto la propria prestazione lavorativa) nè a Bari nè a Genova, rendendosi così inadempiente in modo integrale alla propria obbligazione contrattuale: su tale punto la Corte di appello ha esaustivamente accertato e successivamente rilevato che "a fronte di un trasferimento efficace, contestato solo genericamente e di cui mai sono state chieste le motivazioni, il lavoratore si è assentato dal lavoro non mettendosi a disposizione neppure formalmente in Genova (nè tantomeno a Bari) ... in altre parole il lavoratore doveva recarsi a lavorare a Bari, dove mai si è presentalo: pur ammettendo in ipotesi quel trasferimento illegittimo, il R. però neppure si presentato al lavoro a Genova ed allora l'assenza dal lavoro (non solo a Bari) ma soprattutto anche a Genova è del tutto ingiustificata sicchè il recesso deve ritenersi legittimo".
LaPrevidenza.it, 09/11/2006
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