venerdì, 23 ottobre 2026

Licenziamento individuale per superamento del periodo di comporto

Cassazione , sez. lavoro, sentenza 14.07.2005 n° 14816

 

Il licenziamento individuale per superamento del periodo di “comporto” è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo obiettivo e non al licenziamento disciplinare.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14816 del 14 luglio 2005, contrapponendosi all'orientamento espresso dalla stessa corte con la sentenza n. 18199/2002.

In base a tale prospettiva il datore di lavoro non ha l’obbligo di contestare analiticamente le singole assenze al lavoratore, potendosi limitare ad indicare il numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo.

Si ringrazia Altalex per le note e la segnalazione.
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LaPrevidenza.it, 20/10/2005

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