Nota a Cass. S.U. 9.02.2009 n.3055 - Avv. Prof. Lorenzo Cuomo
Le S.U. della Cassazione risolvono il contrasto in ordine alla competenza del G.A. nell’ipotesi di tutela dell’interesse legittimo del concorrente, affermando al competenza del Giudice speciale nel caso in cui risulti coinvolta un'attività autoritativa dell'amministrazione pubblica.
Nel sistema disegnato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, sono assegnati all'ambito delle attività autoritativa le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come chiaramente si evince dalla norma dettata dall'art. 63, comma 4, che, lasciando ferma la giurisdizione amministrativa sulle relative controversie, manifesta una portata non soltanto processuale, ma anche sostanziale, di riserva, cioè, dell'assunzione all'area dei poteri amministrativi e dei procedimenti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 97 Cost. (la cui prima manifestazione è ovviamente la decisione di indire il concorso e il relativo bando): all’area “privatistica” sono invece assegnati tutti gli atti cd. di gestione del lavoro pubblico (tra i quali rientra senza dubbio la stipulazione dei contratti di lavoro).
La giurisprudenza ha adottato una linea di rigore, ai fini del riparto a favore della giurisdizione amministrativa, nella precisazione della nozione di "procedura concorsuale", qualificandola come quella procedura che necessariamente comporta la valutazione comparativa dei candidati e la compilazione finale di una graduatoria (vedi. Cass. S.U. 22 luglio 2003, n. 11404; 27 gennaio 2004, n. 1478: 18 marzo 2004, n. 5536; 30 maggio 2005, n. 11348; 6 giugno 2005, n. 11722; 9 novembre 2005, n. 21593; 16 aprile 2007, n. 8950). ...
LaPrevidenza.it, 05/05/2009
0958996835
3358439786
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