TAR Lazio, Latina, 12.4.2008, n. 378
Con atto depositato il 7 novembre 2000 si è costituita in giudizio l'Azienda U.S.L. di Frosinone, la quale, con successiva memoria, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo che l'attuale Azienda USL Frosinone ha disposto l'assunzione della ricorrente dal 29 aprile 1997 perché non aveva titolo per assumere impegni per debiti pregressi, che per legge non potevano e non possono gravare sulla stessa; ciò in quanto ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. 724/1994, come integrato dall'art. 1, comma 14, della l. 549/1995, gli eventuali titolo obbligatori già di pertinenza delle soppresse UU.SS.LL. non furono trasferiti alle subentranti ASL, ma all'apposita Gestione Stralcio o Liquidatoria presso la Regione, alla quale sola spettava - fino al venir meno di siffatta gestione - la legittimazione sostanziale e processuale per le pregresse poste debitorie e creditorie riferibili alle ex UU.SS.LL.
LaPrevidenza.it, 25/04/2008
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