sabato, 24 ottobre 2026

Reintegro del lavoratore e insussistenza del requisito dimensionale

Articolo di Pierangela Dagna

 

In linea con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 141 del 10 gennaio 2006 (1), la Cassazione, nella pronuncia n. 13945 del 16 giugno 2006 che qui si annota, ribadisce che spetta al datore di lavoro, e non al lavoratore, provare l’insussistenza del cd. requisito dimensionale ai fini della non applicabilitŕ della “tutela reale” del lavoratore con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
La differente interpretazione dell’art. 18 della legge cit. (2) aveva dato infatti luogo ad una lunga querelle a livello giurisprudenziale (3) in merito ad un aspetto tecnico-processuale “dimenticato” dal legislatore, ma di primaria importanza per il lavoratore, il quale non si accontenta di un mero risarcimento pecuniario, ma vuole essere reintegrato nell’impresa presso cui lavorava. L’aspetto in questione concerne appunto l’onere di provare il numero dei dipendenti dell’organizzazione datrice di lavoro, prova non proprio agevole per il dipendente che non necessariamente si trova in possesso dei dati relativi al numero degli occupati dell’azienda, né potrebbe facilmente acquisirli, a differenza del datore di lavoro. (Pierangela Dagna)
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LaPrevidenza.it, 12/10/2006

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