D.ssa Mariagabriella Corbi
L’assegno di mantenimento comprende sia ciò che è inerente l’aspetto alimentare ma anche quello «abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica» (Cass. civ. Sez. I, 19/03/2002, n. 3974). Alla luce di tale specifica sembrerebbe che anche la mensa scolastica sia inclusa in esso.
In diverse occasioni i Giudici di merito si sono espressi in tema di oneri “eccezionali” precisando che “le spese straordinarie non possano essere incluse nel contributo fisso in quanto difficilmente quantificabili preventivamente e soggette a variazioni anche sensibili, cosicché ove fossero forfettariamente considerate nel contributo mensile predeterminato, sussisterebbero due opposti rischi. Da un lato, ove in certi periodi non ve ne fosse la necessità o fossero assai contenute, si rischierebbe di imporre al genitore non domiciliatario un contributo non proporzionale alle effettive esigenze del figlio, con evidente locupletazione dell’altro coniuge. Dall’altro, ove per contro assumessero significativo rilievo economico, tali spese potrebbero assorbire (se non superare, in specie in ipotesi di spese...
Mariagabriella Corbi
LaPrevidenza.it, 20/05/2011
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...