a cura D.ssa Mariagabriella CORBI
Con sentenza n. 1096, gli Ermellini hanno respinto la richiesta di un medico che non voleva versare 500 euro mensili alla ex moglie (matrimonio durato 2 anni e 6 mesi circa, senza figli), che,dopo la separazione, si era trasferita da Bari a Roma per convivere e, nel frattempo, avere una bambina con un nuovo partner, proprio nel periodo in cui il marito presentava la domanda di divorzio. La bambina era nata una settimana dopo il deposito dell’istanza divorzile e l’ex coniuge, all’oscuro di tutto, non aveva potuto annoverare che la donna avesse una nuova famiglia ed una figlia al fine di eliminare l’assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione non ha ritenuto valida la circostanza ai fini della sospensione del versamento dell'assegno e né tantomeno essere l’oggetto per una revisione delle condizioni di divorzio perché solo gli elementi successivi al divorzio (un lavoro più redditizio o una nuova rendita) possono essere elementi da considerare come fatti nuovi. A nulla è servito spiegare dell’impossibilità di violare la privacy della ex moglie che non risiedeva più nella stessa città del dottore....
LaPrevidenza.it, 11/02/2010
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