giovedì, 29 ottobre 2026

Cessione separata di immobili e di attività: applicazione dell'imposta di registro

Cass. 11.6.2007 n. 13580 - Avv. Massimiliano Leonetti

 

Interessante approdo della giurisprudenza di legittimità sulla csd cessione "spezzatino".
Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di cessione frazionata d'azienda, il cessionario non può detrarre l'IVA addebitata in fattura dal cedente, in quanto trattasi di operazione esclusa da IVA e soggetta ad imposta di registro.
Si rientra, in particolare, nell'ambito della cessione d'azienda anche se, come nel caso di specie, con due negozi giuridici distinti, sia stato dapprima venduto l'immobile, oggetto di attività alberghiera, e, successivamente, i beni mobili e l'avviamento.
Nessuna importanza, ai fini della riqualificazione dei negozi giuridici come cessione d'azienda, assume la circostanza che il cedente sia una società immobiliare (e non l'albergatore) e che l'attività alberghiera sia gestita non dal cessionario, ma da un affittuario.


(Avv. Massimiliano Leonetti)
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LaPrevidenza.it, 24/09/2007

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