Inpdap, Parere del 29.5.2008
L’‘art. 72, comma II° della "legge finanziaria 2001" n°388 del 23 dicembre 2000, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2001. che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’‘A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’‘ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% mentre sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente.
Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini...
LaPrevidenza.it, 18/10/2008
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
Avvocato