Cassazione, II sez. civile Sentenza 29.10.2012 n. 18581
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2010 presso la Corte d'appello di Genova, C.V. ha proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di un giudizio introdotto dinnanzi al TAR della Toscana nel maggio 1999, definito con sentenza depositata il 15 dicembre 2009.
L'adita Corte d'appello ha rigettato il ricorso sul rilievo che il ricorrente, dopo il deposito del ricorso nel maggio 1999 con contestuale richiesta di fissazione dell'udienza, si era totalmente disinteressato del procedimento e non aveva depositato alcuna istanza di sollecita definizione del procedimento, neanche a seguito della comunicazione, da parte del TAR, dell'avviso di perenzione ultraquinquennale; circostanze, queste, che consentivano di escludere che l'istante avesse subito un qualche disagio psicologico per il protrarsi del giudizio presupposto.
Per la cassazione di questo decreto C.V. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.
L'amministrazione intimata ha depositato memoria ai fini della partecipazione alla discussione in pubblica udienza....
LaPrevidenza.it, 12/11/2012
Avvocato
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...