sabato, 24 ottobre 2026

Giudizi pensionistici Corte dei Conti: effetti su tardiva costituzione in giudizio

Corte dei Conti, Sentenza 3 marzo 2004 n° 4/2004/QM

 

Nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, in virtù del rinvio dinamico previsto dall'art. 26 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, trova applicazione, ancorché non espressamente richiamata dall'art. 5 co. 2° della legge 21 luglio 2000 n. 205, la disposizione di cui all'art. 416 co. 2° del codice di procedura civile, in ragione del suo rapporto di complementarietà e di necessaria strumentalità con l'art. 420 c.p.c.. Di conseguenza, con la scadenza del termine previsto per la sua costituzione in giudizio, si determina ai sensi dell'art. 416 co. 2° c.p.c. la decadenza della parte resistente dal potere di proporre domande riconvenzionali, nonché eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui quella di prescrizione. Ai sensi dell'art. 420 co. 1°ultimo periodo c.p.c., in sede di udienza di trattazione o nel termine appositamente stabilito dal giudice, sono ammesse, per gravi motivi e comunque su autorizzazione giudiziale, modifiche alle eccezioni tempestivamente proposte nei limiti della c.d. emendatio libelli, senza possibilità però di formulazione per la prima volta di nuove eccezioni ”.


Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 23/05/2004

Milano Finanza Osservatorio Partner
MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...

SAMUELE VALENTE
mini sito

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Rapporti internazionali Italia - Svizzera