D.p.c.m. 6.5.2009
Il presente decreto stabilisce gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40.
Al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, l’applicazione del presente decreto alle imprese artigiane e’ definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell’adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.
Il presente decreto definisce le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica da parte degli interessati e quelle per l’immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del 2007.
LaPrevidenza.it, 06/07/2009
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