giovedì, 29 ottobre 2026

Istituito il codice tributo per la compensazione delle ritenute residue non sfruttate dal socio

Agenzia Entrate, risoluzione 11.2.2010 n.6/E - Dario Immordino

 

Con la risoluzione n. 6/E dell'11 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo delle ritenute residue non sfruttate dal socio e da questo riattribuite ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (società di persone, delle imprese familiari, degli studi associati tra artisti o professionisti, delle società di fatto).
Si tratta del codice tributo "6830" denominato "Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR".
Sarà possibile fruire  del nuovo meccanismo di compensazione, riconosciuto dall'Agenzia con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009, soltanto a condizione che i soci o gli associati manifestino il loro preventivo assenso all'operazione con atto avente data certa o nello stesso atto costitutivo.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il nuovo codice va riportato nella sezione "Erario" dell'F24, in corrispondenza delle somme esposte nella colonna "Importi a credito compensati". L'"anno di riferimento" da indicare è quello dell'anno d'imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite alla società o associazione.

Avv. Dario Immordino

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LaPrevidenza.it, 20/02/2010

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