Cassazione, sez. tributaria, Sentenza 7 giugno 2006, n° 13321
E' giurisprudenza di questa Corte che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, sia assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 4, c.p.c., con la loro conseguente inammissibilità (ex plurimis, Cass., 10695/1995).
LaPrevidenza.it, 15/08/2006
3497880035
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