Ministero Economia e Finanze, circolare 6.5.2011 n. 16
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L'art. 2 c. 1 e 23 della legge 8.8.1995 n. 335, nell'istituire presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, ha previsto, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente medesimo, una fase transitoria durante la quale le amministrazioni centrali e periferiche hanno continuato, in regime convenzionale, ad espletare le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali, i cui pagamenti sono imputati direttamente a carico del bilancio dell'INPDAP.
L'INPDAP è progressivamente subentrato nelle competenze pensionistiche delle predette amministrazioni nei tempi e con le modalitàindicate nell'allegato (A)....
LaPrevidenza.it, 26/09/2011
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale