Cassazione, Sentenza 11.2.2011 n. 15515
Propongono ricorso per cassazione P.P. e V.F. avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 19 ottobre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado (del 2007), affermativa della loro responsabilità in ordine al reato di falsità ideologica in atto pubblico. La condotta in contestazione era quella di avere concorso nella falsa attestazione-materialmente eseguita dal primo, quale consigliere comunale autorizzato alla autentica delle firme per la presentazione delle liste elettorali alle competizioni del 2001 - che le firme di sette elettori erano state apposte in presenza del P. stesso. La Corte territoriale riteneva provato il falso essenzialmente sulla base delle dichiarazioni dei detti elettori i quali avevano affermato di avere apposto le proprie sottoscrizioni sull'elenco sottoposto loro dalla V., fornendo anche i rispettivi documenti di identità, ma senza che fosse presente il P.. Deducono: 1) il vizio di motivazione. La Corte aveva dato atto che false non erano le firme ma solo la relativa modalità di autentica, peraltro invece risultata del tutto corretta con riferimento a tredici delle venti firme che formavano l'elenco sul quale erano state apposte anche quelle con la autentica in contestazione. Già una simile notazione dava la misura della illogicità della conclusione della Corte secondo cui la V. avrebbe, per le sole sette firme in discussione, proceduto in modo del tutto anomalo, raccogliendole in luogo diverso da quello ove poi, incontrandosi con P., queste erano state autenticate. In base alla suddetta premessa, poi, non poteva non qualificarsi come "travisamento....
LaPrevidenza.it, 06/08/2011
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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Professore Avvocato
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