lunedì, 02 novembre 2026

Non è punibile il professionista che utilizza software pirata per svolgere la propria attività

Cassazione penale sezione III, sentenza 28 ottobre 2010 n. 42429

 

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di colpevolezza di A.M. in ordine al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante dello Studio Avvenente e Giardino Architetti Associati, utilizzava per l'attività professionale dello studio e, pertanto, deteneva a scopo imprenditoriale alcuni programmi informatici senza essere munito della relativa licenza di utilizzo. La Corte territoriale ha respinto i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto che la detenzione di software illecitamente riprodotto presso uno studio professionale non integra la fattispecie criminosa, mancando lo scopo commerciale o imprenditoriale; eccepito inoltre la inopponibilità ai privati della mancanza del contrassegno SIAE, trattandosi di regola tecnica non previamente comunicata alla Commissione Europea, come affermato da una pronuncia della Corte di Giustizia Europea. Sul primo motivo la sentenza ha osservato che per integrare il reato è sufficiente il fine di trarre profitto dall'utilizzo del software e sul secondo che i programmi di cui all'imputazione erano stati riprodotti abusivamente, non essendo...

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LaPrevidenza.it, 23/08/2011

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