Corte Costituzionale, Deliberazione 7.10.2008
La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni. La procura puo' essere apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni con la
sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore.
Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale.
LaPrevidenza.it, 08/11/2008
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