lunedì, 02 novembre 2026

Nuova riforma del codice di procedura civile: il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa comporta il pagamento delle spese processuali

Avv. Valter Marchetti - Foro di Savona

 

Tra le diverse modifiche della riforma del codice di rito civile, pare di notevole rilevanza quella introdotta dal legislatore  mediante l’integrazione dell’art.91 del codice di procedura civile, in tema di condanna alle spese processuali.

In base all’articolo 91c.p.c. così come modificato infatti, il giudice che accolga la domanda di parte attrice in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, dovrà sentenziare la condanna della parte che ha rifiutato - senza apporre un giustificato motivo - la medesima proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.

Il legislatore inoltre, modificando il secondo comma dell’art.92 c.p.c., ha introdotto limitazioni alla possibilità per il giudice di compensare le spese di giudizio. Infatti, salvo il caso di soccombenza reciproca, il giudice potrà procedere alla compensazione solo se ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni che dovranno essere esplicitamente indicate nella sentenza.

Avv. Valter Marchetti

 

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LaPrevidenza.it, 09/06/2009

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