mercoledì, 28 ottobre 2026

Ordinanza anti prostituzione illegittima se d'intralcio alla pubblica circolazione

Cassazione, Sentenza 5.10.2006, n. 21432

 

Nel caso in esame, sulla base di tale richiamo normativo (oltre che dell'art. 36 della l. n. 142/1990 e della l. n. 689/1981), il Sindaco di Verona, con l'ordinanza n. 646 del 28 agosto 1998 ha, in relazione al seguente oggetto: "Misure preordinate ad una maggiore sicurezza stradale nonché ad un ordinario utilizzo del demanio stradale. Divieti riguardanti la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento svolte sul suolo pubblico", stabilito che "in tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di contrattare prestazioni sessuali a pagamento a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via. La violazione si concretizza nella fermata del veicolo, al fine di richiedere informazioni, ovvero contrattare, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada...", nonché "in tutto il territorio comunale è fatto divieto di indossare un abbigliamento indecoroso e indecente, ovvero di mostrare nudità; detto divieto, oltre che motivato dall'esigenza di tutelare il decoro e la decenza, trova applicazione per coloro che esercitano la prostituzione...", nonché ancora "in tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di soddisfare, in spazi ed aree pubbliche, bisogni corporali..."
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LaPrevidenza.it, 14/12/2006

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