sabato, 31 ottobre 2026

Profughi: l'applicazione dei benefici legge 336/70 è riservata ai soli soggetti per applicazione del trattato di pace

Corte dei Conti Toscana, Sentenza 21.7.2008 n. 522

 

 Con il decreto n.288, in data 18 febbraio 1993, menzionato in epigrafe, le Ferrovie dello Stato hanno attribuito all’ex dipendente B. S. - cessato dal servizio in data 1 dicembre 2003 – la pensione ordinaria diretta definitiva, calcolata sul servizio utile da lui maturato. L’interessato ha richiesto all’Amministrazione che, nella qualità di profugo, gli fossero applicati i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, ma tale richiesta è stata disattesa. Da ciò il ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti, depositato a questa Sezione in data 10 febbraio 2007, nel quale ha impugnato il provvedimento di liquidazione in parte qua, affermando sussistente il suo diritto alla riliquidazione della pensione mediante inclusione dei benefici di cui alla predetta legge n. 336 del 1970. Più in particolare il ricorrente ha sostenuta la doglianza richiamando il proprio status di profugo rimpatriato dalla Libia, e dunque non in applicazione del Trattato di pace, il riconoscimento di tale status, nonché l’equiparazione dei profughi della categoria alla quale egli appartiene.....

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LaPrevidenza.it, 01/09/2008

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