mercoledì, 28 ottobre 2026

Regime fiscale dei buoni pasto corrisposti ai lavoratori assunti a tempo parziale

Inps, Circolare 3.1.2007 n° 1

 

Come noto ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29 (lire 10.240), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (circolare n. 104/1998 e circolare n. 84/2000). Relativamente alle prestazioni sostitutive del servizio mensa (tra le quali rientrano i buoni pasto), l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 153 /2004 , aveva ritenuto, in assenza di una specifica previsione normativa, che soltanto i dipendenti che osservano un orario di lavoro che prevede una pausa pranzo hanno diritto ai buoni pasto e sono ammessi, pertanto, a beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui al predetto art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR.
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LaPrevidenza.it, 05/01/2007

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