Regolamento recante le modalita' per l'accertamento e la certificazione di morte
Ministero della Salute, decreto 11.4.2008
In conformita' all'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre
1993, n. 578, l'accertamento della morte per arresto cardiaco puo'
essere effettuato da un medico con il rilievo continuo
dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi,
registrato su supporto cartaceo o digitale.
Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a
trattamento rianimatorio, salvo i casi particolari indicati al
comma 2, le condizioni che, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
578, art. 3, impongono al medico della struttura sanitaria di dare
immediata comunicazione alla Direzione sanitaria dell'esistenza di un
caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo, sono....
LaPrevidenza.it, 15/06/2008