Corte di cassazione, sezioni unite civili, 27 febbraio 2008, n. 5083
Nella specie, tutti gli indirizzi adottati dagli organi della regione riguardo alla centrale del latte non si ponevano in contrasto con alcuna norma legislativa ed erano in linea con i fini istituzionali anche di carattere socio-economico dell'ente territoriale, in vista della tutela degli interessi pubblici relativi allo sviluppo dell'agricoltura ed al sostegno delle aziende operanti nel settore. In particolare, era stato frutto di un orientamento pienamente consapevole la scelta del consiglio regionale di adottare interventi di sostegno dei produttori lattiero-caseari locali che, operando in zona di montagna, erano esposti a costi superiori a quelle dei produttori delle aree pianeggianti, come risultava dalle discussioni prodromiche all'approvazione della legge regionale 25 maggio 1993, n. 37, da quelle avvenute in occasione dell'approvazione di alcune leggi finanziarie e da quelle svoltesi in sede di risposta ad interpellanze.
LaPrevidenza.it, 12/03/2008
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