Corte di giustizia Ue, Sentenza 29.1.2009 C-311/06
Sia in Italia sia in Spagna, l’esercizio della professione di ingegnere richiede altresì l’iscrizione all’albo di un ordine professionale. In Italia, un albo degli ingegneri è tenuto in ogni provincia dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri. Tale albo si divide in due sezioni, di cui la sezione B è riservata agli ingegneri juniores. In Spagna, a seconda delle specializzazioni e delle regioni, sono competenti diversi «colegios de ingenieros» (ordini degli ingegneri). In questi due Stati membri, l’iscrizione all’albo degli ingegneri costituisce una semplice formalità amministrativa che non attesta, di per sé, alcuna qualifica professionale delle persone interessate, ma che è diretta a garantire che l’esercizio della professione avvenga nel rispetto di talune norme deontologiche...
LaPrevidenza.it, 02/02/2009
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
089757100
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Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale