giovedì, 29 ottobre 2026

Rimborso accelerato delle eccedenze IVA

Cassazione Civile - Sentenza  9 dicembre 2009 , n. 25717 - Dario Immordino

 

Il credito del contribuente per interessi moratori sui rimborsi delle eccedenze di imposta versata costituisce obbligazione accessoria ed autonoma rispetto a quella relativa al capitale e decorre dal giorno di scadenza del termine di pagamento dei rimborsi (secondo l'art. 1, comma 16, del D.L. n. 417/1991, conv. nella Legge n. 66/1992), cioè dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ex art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972), e si prescrive, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., in dieci anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal novantesimo giorno successivo alla data in cui il credito del contribuente, indicato nella dichiarazione annuale IVA, si consolida, essendo decorsi due anni senza che l'Amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento. Qualora, invece, il contribuente abbia richiesto il rimborso accelerato, ai sensi del secondo comma dell'art. 38-bis, cit., e siano state adempiute le relative formalità, il credito diviene esigibile il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale e da tale data, pertanto, decorrono sia gli interessi che la prescrizione.

Avv. Dario Immordino

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LaPrevidenza.it, 16/02/2010

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